Il diritto di inventore ha per oggetto quelle opere dell' ingegno che sono idonee ad avere un applicazione industriale. La materia è regolata dagli artt. 2584-2591 c.c. e dal codice della proprietà industriale (D.Lgs 30/2005). Tali opere possono costituire oggetto di brevetto. Non sono però considerate come invenzioni brevettabili quelle stabilite nell’ art. 45 cod. proprietà industriale come, ad esempio, le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi matematici.
In relazione all’invenzione si configurano diritti morali e patrimoniali. I due tipi di diritti fanno capo di regola all’inventore. L’aspetto morale consiste nel diritto di paternità, cioè nell’essere riconosciuto autore dell’invenzione per il solo fatto di averla scoperta .E’ un diritto strettamente personale, inalienabile ed imprescrittibile. Il diritto esclusivo di attuare l’invenzione, di disporne e di trarne profitto sorge solo con la brevettazione.
Per ottenere la protezione è quindi necessario che l'invenzione sia brevettata.
Il brevetto
La domanda di brevetto deve essere presentata all’ufficio italiano brevetti, perché questa venga accolta bisogna presentare un’ innovazione tecnologica tale da consentire la realizzazione di nuovi prodotti industriali o nuovi procedimenti di fabbricazione.
L'invenzione deve presentare i caratteri:
• dell'originalità (non deve essere una semplice applicazione di precedenti invenzioni);
• della novità (non deve essere già divulgata);
• della liceità, ossia la non contrarietà alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume
• dell'idoneità a consentire un'immediata applicazione in campo industriale.
Il brevetto è il mezzo per rendere pubblica l’invenzione e per permettere all’ inventore lo sfruttamento esclusivo della stessa per il tempo indicato dalla legge.
I diritti di sfruttamento economico dell'invenzione non hanno una durata lunghissima perché si vuole evitare che l'inventore possa avere un monopolio perpetuo che danneggerebbe lo sviluppo industriale. Per questi motivi la durata del diritto di sfruttamento esclusivo dell'invenzione è limitata a:
20 anni per le invenzioni industriali
20 anni per le nuove varietà vegetali
10 anni per i modelli di utilità
La tutela tramite brevetto può essere assicurata con:
1. brevetti italiani:
2. brevetti europei;
3. brevetti internazionali.
I diversi tipi di brevetto quindi si distinguono per l'ambito territoriale entro il quale è concessa la tutela; il titolare di brevetto italiano può comunque chiedere di estendere l'efficacia della tutela anche in altri Stati.
Una volta brevettata l'invenzione, all'inventore è riconosciuta la titolarità dell'invenzione e conseguentemente ha il diritto di:
• utilizzare economicamente l’invenzione
• vietare ad altri l’utilizzo dell’ invenzione brevettata
Oltre che per le invenzioni, il brevetto è previsto anche per i modelli di utilità, i modelli ornamentali e le nuove varietà vegetali.
I modelli di utilità sono quelle idee che permettono di usare in maniera migliore rispetto al passato beni che già esistono. Per i modelli di utilità si applica la disciplina prevista per le invenzioni industriali, se compatibile.
I modelli ornamentali consistono nelle particolari linee, aspetto, forma, contorni di un prodotto di serie.
Le nuove varietà vegetali sono anch'esse protette tramite brevetto; in tal caso è detto costitutore colui chi ha scoperto la nuova varietà o il suo datore di lavoro e a lui spettano i diritti di sfruttamento della nuova varietà.
Per essere poter essere brevettata è necessario che la nuova varietà sia:
• nuova,
• omogenea,
• distinta,
• stabile.
Anche alle nuove varietà vegetali si applica la disciplina prevista per le invenzioni se non contrastano con quella specifica degli artt. 100 e ss. del codice della proprietà industriale.
Se l'invenzione viene realizzata da un lavoratore dipendente vi sono diverse possibilità:
• se l'invenzione rientra nell'oggetto del contratto di lavoro, al dipendente viene riconosciuto il diritto morale mentre quello patrimoniale spetta al datore di lavoro;
• se l'invenzione non rientra specificamente nell' oggetto del rapporto di lavoro ma é collegata all'attività svolta, il diritto morale spetta al dipendente, quello patrimoniale al datore di lavoro, ma é dovuto un equo compenso al dipendente;
• se l'invenzione é invece estranea alle mansioni del lavoratore subordinato, il dipendente può brevettare la propria opera, acquistandone i relativi diritti, e la legge riconosce al datore di lavoro un diritto di prelazione nell'acquisto del brevetto nonché un compenso monetario collegabile all' utilità che l'inventore ha tratto dal lavorare in quella determinata impresa ai fini dell'invenzione.
Quando nel mercato esiste un solo imprenditore in grado di offrire un determinato bene o servizio si ha un monopolio.
Il monopolio
Il regime di monopolio può determinarsi o per volontà della legge (monopolio legale) o per una particolare situazione del mercato che lascia ad un solo imprenditore la produzione di un bene o servizio (monopolio di fatto).
Il codice civile si occupa del monopolio legale imponendo al monopolista due obblighi fondamentali:
1. Obbligo di contrattare con chiunque richieda la prestazione, compatibilmente con la dimensione del complesso aziendale;
2. Parità di trattamento per tutti le controparti.
Il monopolio legale ha avuto il suo massimo sviluppo a partire dagli anni '60 del ‘900, quando vennero create numerose aziende pubbliche per la gestione dei settori economici ritenuti essenziali, come quelli dell’energia elettrica e della telefonia; dagli anni ’90 la politica economica italiana si è mossa nel senso opposto, con l'abolizione di diversi monopoli legali ritenuti dannosi per gli interessi dei consumatori e per lo sviluppo economico.