Lo Stato, per favorire lo sviluppo e le innovazioni tecnologiche, tutela gli enti di ricerca come le università.
L’ art. 10 del t.u. .imposte sui redditi, che elenca tassativamente gli oneri deducibili dal reddito complessivo ai fini irpef con l’indicazione del relativo importo, vi comprende le “ erogazioni a favore di università, enti di ricerca, …”.
Per essere deducibili le spese devono essere spese effettivamente sostenute nel periodo di imposta di riferimento e ne deve essere documentato il pagamento. Non è ammessa la deduzione dal reddito complessivo per quelle spese che si deducono già nella determinazione dei singoli redditi. Fondamentale è conoscere l’importo degli oneri deducibili perché incidono sulla determinazione della base imponibile dell’ irpef. Essa infatti è costituita dal reddito complessivo al netto degli oneri deducibili.
Il reddito complessivo è formato dalla somma di tutti i redditi imponibili imputati al contribuente, compresi quelli prodotti all’estero. Lo Stato riconosce un credito di imposta per i redditi che vengono tassati anche nello Stato in cui vengono prodotti. Per i soggetti non residenti la base imponibile comprende soltanto i redditi prodotti nel territorio dello Stato (per i soggetti non residenti non è ammessa la deduzioni di oneri dal reddito imponibile).
Sono considerati residenti anche i cittadini italiani che hanno spostato la residenza anagrafica in stati a regime fiscale privilegiato, a meno che dimostrino effettivamente di dimorarvi per più di sei mesi all’anno.
I redditi da considerare per il calcolo del reddito imponibile sono i redditi fondiari, i redditi da capitale, i redditi da lavoro autonomo, i redditi da lavoro dipendente, i redditi d’impresa, i redditi diversi.
I redditi esclusi dalla base imponibile sono:
1) Redditi espressamente dichiarati esenti dalla legge e i redditi soggetti a regime sostitutivo
2) Assegni periodici percepiti dal coniuge per il mantenimento dei figli
3) Assegno per il nucleo familiare
4) Maggiorazioni sociale delle pensioni
5) Compensi percepiti dall’imprenditore o lavoratore autonomo e dai suoi familiari per l’attività svolta in azienda.
Determinazione analitica: la determinazione del reddito avviene in modo analitico. Essa deve tener conto di tutti i fatti e le operazioni che possono avere rilevanza sull’ imponibile purché si siano verificati nel periodo di imposta.
Per determinare il reddito complessivo si sommano tutti i redditi previsti dal TUIR e si sottraggono le perdite derivanti dall’esercizio di impresa in regime di contabilità semplificata e quelle derivanti dall’esercizio di arti e professioni.
Calcolato il reddito complessivo, si tolgono le deduzioni previste dall’art. 10 e si ottiene la base imponibile su cui applicare le aliquote previste dalla legge (art. 11 t.u.) ai fini della tassazione. Le aliquote sono fissate secondo il criterio della progressività per scaglioni. La tabella con le aliquote in vigore è la seguente:
Reddito complessivo
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Aliquota
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Irpef Lorda
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fino a 15.000 euro | 23% | 23% del reddito |
da 15.001 a 28.000 euro | 27% | 3.450 + 27% sulla parte oltre i 15.000 euro |
da 28.001 a 55.000 euro | 38% | 6.960 + 38% sulla parte oltre i 28.000 euro |
da 55.001 a 75.000 euro | 41% | 17.220 + 41% sulla parte oltre i 55.000 euro |
oltre 75.000 euro | 43% | 25.420 + 43% sulla parte oltre i 75.000 euro |
Mediante l’applicazione delle aliquote viene determinata l’ irpef lorda. Per adeguare meglio l’entità dell’ imposta alla capacità contributiva, sull’ imposta lorda si applicano una serie di detrazioni, individuando così l’imposta netta..
Le detrazioni IRPEF si dividono in tre tipologie:
- Detrazioni per carichi di famiglia indicate nell'art. 12 del t.u.: i familiari presi in considerazione sono il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli e gli altri familiari quando convivono con il contribuente o ricevono da lui assegni di mantenimento non risultanti da provvedimenti giudiziari. Le detrazioni sono rapportate a mese e spettano per i mesi in cui vi sono state le condizioni richieste dalla legge. Se il contribuente non è coniugato, al primo figlio si può applicare la detrazione per il coniuge; se vi sono i due coniugi la detrazione per il figlio è divisa per la metà, salvo accordi diversi, tra di loro.
- Detrazioni per lavoro, pensione e impresa minore indicate nell’art. 13 del t.u.: attuano una discriminazione qualitativa per i redditi da lavoro. Sono i redditi da lavoro dipendente, i redditi da pensione e gli assegni equiparati ad essa, determinati in modo diverso se il soggetto ha più o meno di 75 ann,i e i redditi di lavoro autonomo o impresa minore.
- Detrazioni per oneri: spettano nella misura del 19% e si applica a tutto l’ammontare della spesa sostenuta o ad una parte di essa. Sono indicati negli artt. 15, 16 e 16 bis del t.u. e in alcune leggi speciali.
Dopo le applicazioni delle detrazioni si ottiene l’imposta netta, da cui devono essere scomputati i crediti d’imposta(per evitare doppia tassazione), i versamenti eseguiti in acconto dell’imposta e le ritenute a titolo di acconto.